Vicepresidente della provincia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
FrescoBot (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
Nell'ordinamento italiano il '''vicepresidente della provincia''' è un componente delladel [[giuntaconsiglio provinciale]] che, nominatoai dalsensi della legge [[presidente7 dellaaprile]] provincia[[2014]] n. 56 (“''Disposizioni sulle città metropolitane, chesulle province, aisulle sensiunioni delle fusioni di comuni'art.'”) 53- delin D.Lgs.vigore 267/2000dall'8 (Testoaprile unico2014 delle- leggipuò sull'ordinamentoessere deglinominato entidal locali)[[presidente della provincia]], lostabilendo sostituiscele ineventuali casofunzioni dia assenza,lui impedimento temporaneodelegate oe sospensionedandone dall'esercizioimmediata dellacomunicazione funzioneal consiglio provinciale. Inoltre ilIl vicepresidente sostituisceesercita le funzioni del il presidente in ogni caso diin impedimentocui permanente,questi rimozione,ne decadenzasia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri o decessoprovinciali, sinonel alla elezionerispetto del nuovoprincipio presidentedi collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
 
La supplenza temporanea di cui all'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 si realizza quando il presidente della provincia:
* è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie ecc.);
* pur presente, è occupato nell'esercizio di altre funzioni d’istituto (impedimento temporaneo materiale) o versa in una situazione di astensione obbligatoria in relazione ad un atto (impedimento temporaneo giuridico);
* è stato sospeso dalle funzioni ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 267/2000.
 
Alle funzioni vicarie del presidente della provincia il vicepresidente cumula quelle di [[assessore (enti territoriali italiani)|assessore]] e, come tale, riceve normalmente dal presidente la "delega" per talune materie o atti.
 
La figura del vicepresidente della provincia è stata introdotta dell'art. 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81. In precedenza le funzioni vicarie del presidente della provincia erano svolte dall'[[assessore anziano]]. Peraltro, gli statuti provinciali, adottati a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, già prevedevano questa figura.