Inceneritore: differenze tra le versioni

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Ha suscitato polemiche il fatto che una legge nazionale (Legge 39 del 1.3.2002, art. 43) proponga di includere, nell'atto di recepimento italiano della Direttiva 2001/77 <ref>(recepita in Italia col D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)</ref>, i «rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, ivi compresi i rifiuti non biodegradabili».
 
Una contraddizione èsarebbe stata presenterilevata nella direttiva comunitaria 2001/77/CE, che autorizza in deroga l'Italia a considerare l'energia prodotta dalla quota non rinnovabile dei rifiuti nel complesso dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 25% del totale nel 2010: proprio questa deroga è nel 2006 stata attaccata in sede di Parlamento europeo coll'emendamento (articolo 15 bis) alla legge Comunitaria 2006.<ref name=ecospTruffa/>.<br/>
 
Il fatto che, a detta di qualcuno, l'attività principale e più lucrosa degli inceneritori con recupero di energia sia lo smaltimento dei rifiuti e non l'ottenimento dei suddetti incentivi, èsarebbe in parte smentita dalla intensa attività di pressione politica che si è scatenata intorno alla cancellazione degli incentivi nella finanziaria 2007: il testo approvato in Parlamento escludeva tutte le fonti "assimilate" da questi incentivi, mentre il testo del «maxiemendamento» approvato colla fiducia ha concesso una deroga a tutti gli impianti già in funzione o autorizzati, e in febbraio questo errore non è ancora stato corretto. <!-- Pare che un decreto del Ministero dell'economia del 7-2-2007 sia intervenuto in materia. -->
 
==Diffusione in Italia ed in Europa==