Retribuzione: differenze tra le versioni

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{{Diritto del lavoro in Italia}}
 
La '''retribuzione''', nel [[diritto del lavoro italiano]], è il corrispettivo che spetta al [[lavoratore]] per l'attività lavorativa svolta. È la principale obbligazione in capo al [[datore di lavoro]]. La retribuzione connota il [[rapporto di lavoro]] come un [[contratto]] oneroso di [[scambio]] (o a prestazioni corrispettive).
Nel caso di retribuzione percepita da un [[lavoro subordinato|lavoratore dipendente]] si usa il termine [[salario]].
È la principale obbligazione in capo al [[datore di lavoro]]. La retribuzione connota il [[rapporto di lavoro]] come un [[contratto]] oneroso di [[scambio]] (o a prestazioni corrispettive).
Nel caso di retribuzione percepita da un [[lavoro subordinato|lavoratore dipendente]] si usa il termine [[salario]].
 
La '''retribuzione annuale lorda''' (conosciuta anche come '''RAL''') s'intende la retribuzione lorda annuale percepita dal lavoratore. Corrisponde al lordo mensile x il numero di mensilità percepite durante l'anno. Il costo annuale sostenuto dal datore di lavoro è superiore alla RAL in quanto vi sono le voci a carico del datore di lavoro (soprattutto i contributi pensionistici e assicurativi). Quest'ltima è un parametro molto utilizzato dagli operatori di gestione del personale per le assunzioni, i confronti, i costi aziendali legati al personale, ed altre situazoini del caso.
 
== Fonti normative generali ==
==La retribuzione nell'ordinamento italiano==
Nell'ordinamento italiano della retribuzione se ne occupa addirittura la [[Costituzione]]: l'art. 36, comma 1, infatti stabilisce che il lavoratore deve essere retribuito proporzionatamente alla quantità e alla qualità di lavoro svolto e sufficientemente per poter aver una "esistenza libera e dignitosa". La retribuzione è stabilita, nei limiti predetti di proporzione sufficienza, dalla [[contrattazione collettiva]] e, in senso migliorativo, da quella individuale, il documento di riferimento per il [[lavoratore dipendente]] è la [[busta paga]].
 
La retribuzione non è mero corrispettivo dell'adempimento dell'attività, ma dell'impegno profuso personalmente nell'attività, tant'è vero che spesso il lavoratore viene retribuito anche quando non adempie all'obbligazione ([[ferie (lavoro)|ferie]], permessi..). La corrispettività della retribuzione subisce in questi casi un allentamento per motivi attinenti alla persona del lavoratore: la disciplina legale o contrattuale impone al datore di lavoro di retribuire comunque il lavoratore anche se questo non effettua la controprestazione, contrariamente a quanto normalmente avviene nei contratti sinallagmatici.
La retribuzione è stabilita, nei limiti predetti di proporzione sufficienza, dalla [[contrattazione collettiva]] e, in senso migliorativo, da quella individuale.
La retribuzione non è mero corrispettivo dell'adempimento dell'attività, ma dell'impegno profuso personalmente nell'attività, tant'è vero che spesso il lavoratore viene retribuito anche quando non adempie all'obbligazione ([[ferie (lavoro)|ferie]], permessi..).
La corrispettività della retribuzione subisce in questi casi un allentamento per motivi attinenti alla persona del lavoratore: la disciplina legale o contrattuale impone al datore di lavoro di retribuire comunque il lavoratore anche se questo non effettua la controprestazione, contrariamente a quanto normalmente avviene nei contratti sinallagmatici.
Un simile allentamento si verifica anche in alcuni istituti retributivi cosiddetti ''differiti'', che compensano la prestazione effettuata nell'anno o nell'intero rapporto senza una correlazione diretta con il lavoro effettivamente svolto (p.e. gratifica natalizia, tredicesima, indennità di anzianità, ecc)
 
===Requisiti===
I principi costituzionali sanciti espressamente dall'art.36 della Costituzione sono la ''proporzionalità'' e la ''sufficienza''.
* Sufficienza: al lavoratore deve essere garantita una retribuzione che possa attuare il programma sociale individuato dall'art.3 della Costituzione, proporzionata anche alle concrete esigenze del singolo lavoratore e della propria famiglia.
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La sufficienza è normalmente considerata sussistente dalla giurisprudenza allorquando è rispettato il principio di proporzione.
 
=== Definizione ===
L'articolo 2121 del [[codice civile italiano]] definisce la retribuzione (ai fini del calcolo dell'indennità di mancato preavviso) come "le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".
La legge 279/1982 definisce la retribuzione come tutti gli emolumenti corrisposti a titolo non occasionale.
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Una parte della dottrina ha ritenuto di dare una definizione più restrittiva di retribuzione, sull'assunto che non esiste nessun fondamento normativo dell'onnicomprensività e che anzi tale concezione ha effetti distorsivi sul calcolo di quegli istituti che adottano la retribuzione come parametro. Secondo questa dottrina, recepita poi dalla giurisprudenza della [[Corte di Cassazione]] (Sez. Unite 1/04/93 n.388), non esisterebbe nessun concetto legale unitario di retribuzione, ma l'individuazione della retribuzione sarebbe un problema interpretativo delle formule utilizzate dal legislatore e delle parti collettive (nelle legge o nel contratto collettivo) che, di volta in volta, fissano gli elementi costitutivi della retribuzione come parametro per il calcolo di altri istituti.
 
===Forme e tipi di retribuzione===
===Retribuzione minima===
{{Vedi anche|Superminimo}}
Nell'ordinamento italiano la retribuzione minima è fissata dall'autonomia collettiva, non esistendo una disciplina con forza di legge che determini in maniera specifica i principi generali dell'art.36 della Costituzione.
È funzione e compito, pertanto, del [[contratto collettivo di lavoro]] determinare, con l'aggiornamento ad ogni [[accordo di rinnovo]], l'oggetto della retribuzione. Quando questa manca in determinati ambiti, il lavoratore è comunque tutelato in caso di retribuzione inadeguata.
 
===Forme e tipi di retribuzione===
L'art. 2099 del [[Codice civile italiano|c.c.]] stabilisce che la retribuzione deve essere effettuata "con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito", possibilmente quindi sul posto di lavoro, in [[denaro]] e periodicamente (solitamente mensilmente).
 
È prevista tuttavia anche, del tutto o in parte, la retribuzione in natura. La modalità di percepimento inoltre rende possibile individuare quattro tipi di retribuzione: ''a tempo'', ''a [[cottimo]]'', ''a premio'' e ''con partecipazione agli utili''. La retribuzione a tempo prevede che l'ammontare del pagamento retributivo sia proporzionato alla durata dell'attività lavorativa.
È prevista tuttavia anche, del tutto o in parte, la retribuzione in natura.
 
La retribuzione a [[cottimo]] invece è relazionata al risultato conseguito da un singolo lavoratore (''cottimo individuale'') o da un gruppo di lavoratori (''cottimo collettivo'') in termini di prodotto realizzato; il compenso unitario che spetta al lavoratore può essere riferito al numero di unità prodotte (cottimo puro) o alla quantità di lavoro realizzato e al tempo impiegato (cottimo a tempo). Solitamente i contratti collettivi preferiscono disciplinare una retribuzione che non sia interamente a cottimo, ma che preveda una maggiorazione su una base comunque certa stabilita in ragione del tempo (''cottimo misto''). Il cottimo è vietato durante il tirocinio, in quanto l'[[apprendista]] non ha solitamente le capacità per rendere in modo sufficiente. È obbligatorio invece in quegli ambiti lavorativi dove va mantenuto un certo ritmo di produzione e per i lavoratori a domicilio. Spetta alla contrattazione collettiva stabilire retribuzioni e i rami del lavoro dove è obbligatorio questo tipo di retribuzione. La retribuzione a premio è commisurata a determinati risultati raggiunti (ad es. il volume di vendite raggiunto), può essere rappresentato dalle provvigioni.
La modalità di percepimento inoltre rende possibile individuare quattro tipi di retribuzione: ''a tempo'', ''a [[cottimo]]'', ''a premio'' e ''con partecipazione agli utili''.
 
La partecipazione agli utili è corrisposta sulla base del risultato economico conseguito dall'azienda, ed è una forma aggiuntiva di retribuzione in quanto è legata al rischio di impresa.Il lavoratore può essere retribuito anche con ''retribuzione variabile'', ovvero con la partecipazione, in tutto o in parte, agli utili o ai prodotti dell'impresa in cui lavora. Essendo simile alla retribuzione in natura, trova ambito anch'essa in alcuni settori ben individuati e limitati dalla contrattazione collettiva.
La retribuzione a tempo prevede che l'ammontare del pagamento retributivo sia proporzionato alla durata dell'attività lavorativa.
 
=== Retribuzione minima= ==
La retribuzione a [[cottimo]] invece è relazionata al risultato conseguito da un singolo lavoratore (''cottimo individuale'') o da un gruppo di lavoratori (''cottimo collettivo'') in termini di prodotto realizzato; il compenso unitario che spetta al lavoratore può essere riferito al numero di unità prodotte (cottimo puro) o alla quantità di lavoro realizzato e al tempo impiegato (cottimo a tempo). Solitamente i contratti collettivi preferiscono disciplinare una retribuzione che non sia interamente a cottimo, ma che preveda una maggiorazione su una base comunque certa stabilita in ragione del tempo (''cottimo misto'').
{{Vedi anche|Superminimo}}
Il cottimo è vietato durante il tirocinio, in quanto l'[[apprendista]] non ha solitamente le capacità per rendere in modo sufficiente. È obbligatorio invece in quegli ambiti lavorativi dove va mantenuto un certo ritmo di produzione e per i lavoratori a domicilio. Spetta alla contrattazione collettiva stabilire retribuzioni e i rami del lavoro dove è obbligatorio questo tipo di retribuzione.
 
Nell'ordinamento italiano la retribuzione minima è fissata dall'autonomia collettiva, non esistendo una disciplina con forza di legge che determini in maniera specifica i principi generali dell'art.36 della Costituzione. È funzione e compito, pertanto, del [[contratto collettivo di lavoro]] determinare, con l'aggiornamento ad ogni [[accordo di rinnovo]], l'oggetto della retribuzione. Quando questa manca in determinati ambiti, il lavoratore è comunque tutelato in caso di retribuzione inadeguata.
La retribuzione a premio è commisurata a determinati risultati raggiunti (ad es. il volume di vendite raggiunto), può essere rappresentato dalle provvigioni.
 
La partecipazione agli utili è corrisposta sulla base del risultato economico conseguito dall'azienda, ed è una forma aggiuntiva di retribuzione in quanto è legata al rischio di impresa.
 
Il lavoratore può essere retribuito anche con ''retribuzione variabile'', ovvero con la partecipazione, in tutto o in parte, agli utili o ai prodotti dell'impresa in cui lavora. Essendo simile alla retribuzione in natura, trova ambito anch'essa in alcuni settori ben individuati e limitati dalla contrattazione collettiva.
 
== Voci correlate==
* [[Contratto di lavoro]]
* [[Rapporto di lavoro]]
* [[Busta paga]]
* [[Salario]]
* [[Ferie (lavoro)]]
* [[Licenziamento]]
* [[Salario]]
* [[Trattamento di fine rapporto]]
* [[Tredicesima mensilità]]
* [[Quattordicesima mensilità]]
* [[Superminimo]]
* [[Maternità (diritto del lavoro)]]
 
== Altri progetti ==
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