Occupazione di terreni o edifici: differenze tra le versioni
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*(comma 2) stesse pene del comma 1 applicate congiuntamente
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L''''invasione di terreni o edifici''', in [[diritto penale]], è un [[delitto]] previsto e punito dall'art. 633 del [[codice penale italiano]] ai sensi del quale: ''Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.''.
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