Rappresaglia: differenze tra le versioni

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Le condizioni che devono necessariamente e congiuntamente sussistere affinché l'odierno diritto bellico, consuetudinario e pattizio, consideri legittima la rappresaglia sono le seguenti:
# La rappresaglia deve aver luogo come ''rapporto fra Stati belligeranti'': ossia, la responsabilità dell'atto illecito che genera la rappresaglia dev'essere imputabile allo Stato autore dell'illecito (e non ai suoi cittadini incolpevoli); inoltre l'esercizio della rappresaglia spetta direttamente allo Stato i cui diritti siano stati violati dall'atto illecito di cui sopra<ref>Ettore Gallo, ''Diritto e legislazione di guerra'', in AA.VV., ''Dizionario della Resistenza'', vol. 1, Torino 2000, pag. 351.</ref>.
# È necessario che l'atto, che ha causato la rappresaglia, sia considerato ''illecito'' ai sensi del diritto internazionale bellico; fra gli atti considerati illeciti vi sono quelli menzionati nel Protocollo aggiuntivo alle [[Convenzioni di Ginevra]] del 12 agosto 1949, che fornisce dei chiarimenti su quali siano i «mezzi e modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare»<ref>Ettore Gallo, ''Diritto e legislazione di guerra'', in AA.VV., ''Dizionario della Resistenza'', vol. 1, Torino 2000, pagg. 351-2.</ref>.
# Prima che la rappresaglia possa essere effettuata, è necessario che lo Stato leso abbia ''accertato'' chi siano i colpevoli dell'illecito, o almeno che abbia ''indagato'' per tentare di scoprirlo<ref>Ettore Gallo, ''Diritto e legislazione di guerra'', in AA.VV., ''Dizionario della Resistenza'', vol. 1, Torino 2000, pag. 353.</ref>.
# Infine è necessario che l'entità della rappresaglia sia ''strettamente proporzionata all'offesa'', in modo che il danno inflitto mediante la rappresaglia medesima rimanga negli esatti limiti del danno precedentemente subìto dallo Stato che la pone in essere<ref>Ettore Gallo, ''Diritto e legislazione di guerra'', in AA.VV., ''Dizionario della Resistenza'', vol. 1, Torino 2000, pagg. 353-4.</ref>.