Chiesa particolare: differenze tra le versioni

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Non risulta che questo termine sia usato (invece di "chiesa locale") fuori della chiesa cattolica. Se sì, bisogna citare le relative fonti.
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Nella terminologia canonica della [[Chiesa cattolica]], si intende con il termine '''''Chiesa particolare''''' una di quelle comunità cristiane, che fanno capo ad un [[vescovo]], e "nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica".<ref>[http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_368-374_it.html#SEZIONE_II Codice di Diritto Canonico, canone 368]</ref>
{{P|A parte una brevissima sezione iniziale, tratta solo del Cattolicesimo (e con tanto di template di navigazione (anche ingombrante ...), portale e categoria)|Cristianesimo|maggio 2014}}
 
*La Chiesa cattolica riconosce grande valore alle Chiese particolari, la cui importanza teologica è stata molto evidenziata dal [[Concilio Vaticano II]].<ref>[[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_it.html ''Communionis Notio'']</ref>
Con il termine '''Chiesa particolare''' si intende una [[Circoscrizione|porzione amministrativa o sacramentale]] di una [[chiesa (istituzione)|chiesa]] cristiana; tali chiese, originate con la primissima diffusione del [[Cristianesimo]], godono di una larga autonomia{{Citazione necessaria}}<!-- questo in tutte le confessioni cristiane?--> e sono generalmente sottoposte all'autorità di un [[vescovo]].
 
La Chiesa cattolica riconosce grande valore alle chiese particolari, la cui importanza teologica è stata molto evidenziata dal [[Concilio Vaticano II]]; ilIl termine "chiesaChiesa particolare" ha due usi distinti: esso si riferisce tanto alle chieseChiese ''sui iuris'', quanto alle [[diocesi]].
==Chiese particolari nel cattolicesimo==
La Chiesa cattolica riconosce grande valore alle chiese particolari, la cui importanza teologica è stata molto evidenziata dal [[Concilio Vaticano II]]; il termine "chiesa particolare" ha due usi distinti: esso si riferisce tanto alle chiese ''sui iuris'', quanto alle [[diocesi]].
 
===Chiese particolari come riti o chiese ''sui iuris''===
{{vedi anche|chiesa sui iuris}}
All'interno della [[Chiesa cattolica]] per chiesa particolare si può intendere una [[chiesa sui iuris]] nel senso di sedi della chiesa universale che godono di particolari consuetudini proprie riguardo ai riti liturgici utilizzati e riguardo al proprio governo. Ogni chiesa ''[[sui iuris]]'' si differenzia per una maggiore autonomia, come riconosciuto dal [[Concilio Vaticano II]] nel decreto sulle chiese cattoliche orientali ''[[Orientalium Ecclesiarum]]'' che riconosce le "chiese o riti particolari".
 
La più grande di queste chiese particolari ''sui iuris'' è la [[chiesa latina]]. Le altre 23 sono denominate [[chiese cattoliche orientali]], che godono di una maggiore o minore autonomia a secondo del rango che detengono: [[patriarcato (cristianesimo)|patriarcato]], arcivescovato maggiore, [[metropolia]], ecc.
 
===Chiese particolari come diocesi===
{{vedi anche|diocesi}}
Il termine "chiese particolari" può riferirsi anche ad una [[diocesi]], che nel "Decreto sulla pastorale dei vescovi" ''[[Christus Dominus]]'' è così definita: "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica" (.<ref>[http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html]).</ref> Dunque in questo senso chiese particolari e diocesi sono due termini sinonimi, che si riferiscono alla stessa realtà.
 
Il [[Codice di diritto canonico]] amplia ulteriormente il discorso, dicendo al canone 368 che alle diocesi "vengono assimilate la [[prelatura territoriale]] e l'[[abbazia territoriale]], il [[vicariato apostolico]] e la [[prefettura apostolica]] e altresì l'[[amministrazione apostolica]] eretta stabilmente". L'assimilazione non implica che queste cinque diverse porzioni di [[popolo di Dio]] siano chiese particolari (come, invece, è esplicitamente affermato per le diocesi), ma stabilisce che ad esse si applica, mutatis mutandis, il complesso di norme stabilite dal diritto per le Chiese particolari. Per alcune di queste circoscrizioni è, perciò, tuttora discusso se siano chiese particolari, essendo il loro ufficio di presidenza munito di potestà ordinaria vicaria, anziché propria.<ref>[http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1C.HTM Codice di diritto canonico, sezione sulle chiese particolari]</ref>
 
È assimilato alle diocesi anche l'[[ordinariato militare]], eretto da [[Papa Giovanni Paolo II]] con la [[costituzione apostolica]] ''[[Spirituali militum curae]]'' (La cura spirituale dei soldati), pubblicata il 21 aprile [[1986]]. Si tratta di una circoscrizione personale, non territoriale, cioè che, a differenza delle altre, non è definita da un territorio, ma da una condizione: di essa fanno parte tutti e solo i militari. Non può essere considerata una Chiesa particolare perché non risponde al principio teologico dell'in quibus et ex quibus, cioè non è una realizzazione concreta della Chiesa universale (una diocesi, essendo una realizzazione locale della Chiesa universale, deve essere aperta a tutte le realtà ecclesiali come avviene per la Chiesa universale; l'Ordinariato militare è aperto solo ai militari e a quanti abbiano relazioni con essi secondo quanto stabilito dalle costituzioni d'erezione).<ref>''[http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19860421_spirituali-militum-curae_it.html Spirituali militum curae]''</ref>
 
Infine, la [[Missione sui iuris]], è la forma minimale di organizzazione dell'attività missionaria in un territorio di [[missionario|missione]]. Non può probabilmente ancora essere una chiesa particolare, ma --- come si ricava dalle Note storiche dell'Annuario Pontificio --- è l'inizio di un percorso che potrà poi evolvere in prefettura apostolica, vicariato apostolico e, da ultimo, in diocesi.
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*[[Diocesi]]
 
==Collegamenti esterniNote ==
{{Reflist}}
*[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_it.html ''Communionis Notio'']
*Sezione del [http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1C.HTM Codice di diritto canonico] sulle chiese particolari
*''[http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19860421_spirituali-militum-curae_it.html Spirituali militum curae]''
 
{{chiese particolari della Chiesa cattolica}}
{{Portale|cattolicesimo|religioni}}
 
[[Categoria:Cristianesimo]]
[[Categoria:Cattolicesimo]]
[[Categoria:Organizzazione amministrativa della Chiesa cattolica]]