Ente territoriale (Italia): differenze tra le versioni

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*gli ulteriori enti territoriali non inclusi nell'art. 114 della Costituzione ma previsti dall'art. 2 del [[decreto legislativo|D.lgs.]] 18 agosto [[2000]], n. 267, [[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]], ossia le ''[[comunità montana|comunità montane]]'', le ''[[comunità isolana|comunità isolane]]'', le ''[[unione di comuni|unioni di comuni]]'' e i ''[[Consorzio|consorzi]]'' fra enti territoriali.
 
Gli enti territoriali diversi dallo Stato sono chiamati ''[[ente locale|enti locali]]'', essendo la [[competenza (diritto)|competenza]] dei loro [[organo (diritto)|organi]] limitata entro una [[circoscrizione]] territoriale e perseguendo [[interesse pubblico|interessi pubblici]] propri di tale [[circoscrizione]]. Tuttavia va tenuto presente che le regioni, godendo di una parziale potestà legislativa e non solosoltanto amministrativa, sono usualmente categorizzate in maniera a sé stante nel lessico normativo.
 
== Voci correlate ==