Rappresentante di lista: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
precisazione
m wikilink
Riga 2:
Il '''rappresentante di lista''', in base alla [[normativa elettorale italiana]], è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un [[partito]], di un [[candidatura|candidato]] che concorre alle [[Elezione|elezioni]] o di un [[comitato]] promotore di una [[referendum|consultazione referendaria]].
 
Pur non essendo annoverato fra i componenti dell'[[ufficio elettorale di sezione]], egli riveste la qualifica di [[pubblico ufficiale (Italia)|pubblico ufficiale]] durante l'esercizio delle sue funzioni<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1957|mese=03|giorno=30|numero=361}} – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articolo 40.</ref>; pertanto può incorrere nei reati di [[abuso d'ufficio]], [[concussione]], [[corruzione]], [[peculato]] e [[rifiuto e omissione d'atti d'ufficio]]<ref>Articoli 314, 317, 318, 319, 323 e 328 del [[codice penale italiano]].</ref>, oltre ai reati specifici contemplati dalla normativa elettorale<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1960|mese=05|giorno=16|numero=570|nolink=s}} – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, articoli 86-103.</ref>.
 
== Nomina ==