Prorogatio: differenze tra le versioni

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La ''prorogatio'' dei consigli comunali e provinciali è disciplinata nell'art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), laddove stabilisce che i consigli durano in carico sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
 
Quanto ai consigli regionali, la [[Corte Costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] ha ritenuto che la disciplina della loro ''prorogatio'' spetti allo [[statuto regionale]] (salvi i casi di scioglimento o rimozione disposti da organi statali, ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, in relazione ai quali la disciplina dell'eventuale prorogatio spetterebbe alla legge statale)<ref>[https://www.academia.edu/11435277/La_prorogatio_degli_organi_e_le_Regioni Prorogatio degli organi regionali: chi deve disciplinarla e come – Diritto e giustizia, 28 giugno 2003]</ref>.
 
La legge n. 444 del 15 luglio 1994 ha disciplinato la ''prorogatio'' degli organi amministrativi, la sua configurabilità era stata a lungo dibattuta in [[dottrina (diritto)|dottrina]] e in [[giurisprudenza]]. Essa consente la ''prorogatio'' degli organi dello Stato, degli [[ente pubblico|enti pubblici]] o a partecipazione pubblica, per i 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
 
La sentenza della Corte Costituzionale 16.4/4.5.92 n. 208, ha negato l’applicazione analogica delle norme inerenti agli enti locali sulla proroga dei poteri ed ha sostenuto che il meccanismo della ''prorogatio'' non opera automaticamente allo scadere del mandato del titolare dell’organo. La Corte ha rilevato, inoltre, che «Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die – demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal Legislatore ordinario – violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento» (v. motivazione, Corte Cost. 208/92, paragrafo 4.6.).
 
== Note ==
 
<references/>
 
== Voci correlate ==