Trasparenza bancaria: differenze tra le versioni

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L’istituto ha anche l’obbligo di affissione di appositi avvisi, da esporsi nei locali degli istituti, che riportino le condizioni generali applicate alla clientela; la mancanza di [[pubblicità]] da parte dell’istituto comporta che i servizi dei quali non sia esposto il prezzo siano da intendersi gratuiti.
 
I [[contratto|contratti]] devono, salvo poche eccezioni, essere redatti in [[forma scritta]], ed una copia deve esserne consegnata al cliente. Sono inoltre nulle le eventuali clausole di rinvio agli usi, poiché ogni punto del contratto deve essere espressamente dettagliato, e sono nulle anche le clausole che siano per il cliente meno convenienti, per prezzi e condizioni, rispetto a quanto riportato sugli avvisi affissi.
 
==Voci correlate==
* [[Banca]]
 
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