Ingiuria: differenze tra le versioni

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L''''ingiuria''' è stato, fino alla sua abrogazione, nel [[diritto penale italiano]], il [[delitto]] previsto èe disciplinato dall'art. 594 del [[codice penale italiano|codice penale]] ai sensi del quale:<br>
{{q|''Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.''<br>
''Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.''<br>