Incidente probatorio: differenze tra le versioni
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{{procedimento penale}}
L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 {{cpp}} con il quale il [[pubblico ministero]] (anche su sollecitazione della parte offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.
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{{interprogetto|testo=Codice_di_Procedura_Penale#TITOLO VII INCIDENTE PROBATORIO|testo_preposizione=dell'|testo_etichetta=art. 392 c.p.p. e seguenti}}
{{Portale|diritto|italia}}
[[Categoria:Diritto processuale penale]]
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