Riserva di legge: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|ottobre 2011}}
 
La '''riserva di [[legge]]''', inserita nella [[Costituzione]], prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La ''riserva di legge'' ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento come previsto dall'articolo 70<ref>Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</ref>.
 
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===La legislazione comunitaria===
Per ciò che riguarda lale [[Attifonti comunitaridel diritto dell'Unione europea|legislazione comunitaria]], questa non potrebbe essere considerata legittima fonte di produzione del diritto penale a causa dello sbarramento opposto dal principio della riserva di legge "statale" previsto dall'art. 25, comma 2 della Costituzione. Tuttavia il principio del primato del diritto comunitario fa sì che la norma comunitaria prevalga su quella interna. È inoltre opportuno non dimenticare che le competenze dell'UE possono essere definite soltanto da Trattati Internazionali e, ad oggi, nessun Trattato attribuisce la potestà sanzionatoria in materia penale ad organi comunitari: nessuno Stato ha deciso di limitare la propria sovranità (vd. art. 11 Cost.), intesa qui come monopolio dell'individuazione dei fatti di reato e delle pene ad essi connesse, conferendo tale competenza all'"organizzazione sovranazionale". Infine, anche nell'ipotetico caso che in futuro tale trattato venga stipulato, la ''ratio'' storico-istituzionale del Principio di Legalità/Riserva di Legge in materia penale, imponendo che le scelte sanzionatorie più inflittive e lesive della libertà personale dei cittadini (cosa, quando, come punire) vengano assunte dall'organo massimamente rappresentativo della cittadinanza (il Parlamento), entrerebbe in conflitto con l'attuale assetto di poteri degli organi comunitari. Infatti, l'organo comunitario competente alla produzione normativa (mediante regolamenti e direttive) non è il Parlamento Europeo, ma, tendenzialmente, il Consiglio dei ministri, composto, in modo variabile a seconda della materia trattata, dai ministri dei Paesi membri, e quindi da componenti dei loro Esecutivi.
 
Un'importante decisione della [[Corte di Giustizia]] della CEE ha sancito l'obbligo per il giudice di applicare la normativa comunitaria nel caso in cui contrasti con la normativa interna.