Referto: differenze tra le versioni
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== Sanzioni ==
L'art. 365 del [[codice penale italiano]] rubricato "''Omissione del referto''" dispone: "''chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino € 516.''".<br />
Il secondo comma dello stesso articolo tuttavia afferma che la disposizione non si applica quando il referto esporrebbe l'assistito ad un [[procedimento penale]].
Il fatto che il medico, e in generale l'esercente una professione sanitaria, svolga la sua attività nell'ambito di istituzioni pubbliche non estingue i suo dovere, postulato dall'art. 32.1 Cost., di favorire l'accesso alle cure sanitarie pure a chi abbia qualche motivo per temere la giustizia penale.
== Voci correlate ==
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