Indagini preliminari: differenze tra le versioni

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→‎L'attività dell'indagine: L'autore ha parzialmente confuso la disciplina della c.t. con quella della perizia.
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Le attività che può compiere il pubblico ministero sono disciplinate dagli artt. [[:s:Codice di Procedura Penale#TITOLO V ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO|358 e segg.]] {{cpp}}.
 
Il pubblico ministero può procedere al compimento di accertamenti tecnici irripetibili secondo la disciplina posta dall'art. 360 [[codice di procedura penale|c.p.p]]. In talquanto casoparte nomineràdel unprocesso, consulentepuò che avrànominare un l'obbligonumero di rispondereconsulenti aitecnici quesitinon formulatisuperiore dalal Pm.numero Quest'ultimodei deveperiti, informareove lasia personain offesacorso daluna reatoperizia, oppure, l'indagatoqualora enessuna ilperizia suosia difensorein corso, affinchéun questinumero possanodi nominareconsulenti atecnici loronon voltasuperiore ala massimo 2 consulenti tecnicidue.
I difensori e gli eventuali consulenti tecnici hanno diritto ad assistere al conferimento dell'incarico al perito nominato dal giudice e partecipare alle operazioni formulando osservazioni e pareri cui deve esser fatta menzione nel verbale. La difesa dell'indagato può chiedere - prima del conferimento dell'incarico - che si proceda attraverso l'incidente probatorio. In questo caso il PM potrà procedere negli accertamenti tecnici solo se un loro rinvio comporti che questi non possano essere più utilmente compiuti. Se questa condizione non è rispettata e il PM procede comunque al compimento degli accertamenti, questi sono inutilizzabili.
 
=== Durata e proroga ===