Ingiuria: differenze tra le versioni

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L''''ingiuria''' è un [[reato]] previsto dal [[diritto penale italiano]], disciplinato dall'art. 594 del [[codice penale italiano|codice penale]] ai sensi del quale:.
 
== La norma ==
Secondo la norma:
 
{{q|''Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.''
 
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== Voci correlate ==
*[[Delitti contro l'onore]]: Codice Penale Capo II (art. 594-599)
*[[Diffamazione]] art. 595 C.P.
*[[Esclusione della prova liberatoria]] art. 596 C.P. tratta anche l'art. 596bis che riguarda la Stampa e per estensione Internet.
*[[Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative]], Art 598.
*[[Ritorsione e provocazione]] art. 599 C.P.
*[[Calunnia]] art. 368 C.P.
*[[Diritto all'oblio]]
*[[Insubordinazione]] Codice Militare
*[[Diritto all'oblio]] decisione del Garante della Privacy.
 
== Altri progetti ==