Primo dirigente: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 9:
primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di [[vice questore aggiunto]], con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica. Si consegue invece nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, che rivesta la qualifica di [[vice questore aggiunto]] ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di [[commissario capo]].<ref>Art. 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.</ref>
 
=== Ruolo dei dirigenti tecnici === <ref>Il ''[[ruolo dei dirigenti tecnici]]'' è suddiviso in:<br />ruolo degli ingegneri<br />ruolo dei fisici<br />ruolo dei chimici<br />ruolo dei biologi<br />ruolo degli psicologi</ref>
 
La promozione a ''primo dirigente tecnico'' si consegue, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica. Si consegue invece nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di [[direttore tecnico capo]] ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.<ref>Art. 34, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.</ref>