Tribunale federale svizzero: differenze tra le versioni

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Mediante la sua giurisprudenza, il Tribunale federale contribuisce all'evoluzione del diritto e all'adeguamento dello stesso alle nuove circostanze. Le sue sentenze possono essere impugnate alla [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] di [[Strasburgo]].
 
= Organizzazione =
 
'''Organi di direzione<br>
'''
Gli organi di direzione sono la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti e la Commissione amministrativa. La Corte plenaria è composta da tutti i giudici ordinari e si occupa dell’organizzazione interna
 
del Tribunale. Essa decide la composizione delle corti, nomina i loro presidenti e adotta i regolamenti. Alla Commissione amministrativa, composta dal presidente del Tribunale federale, dal vice-presidente e da un altro giudice, compete la gestione del Tribunale. La Conferenza dei presidenti riunisce i presidenti di tutte le corti e veglia alla coordinazione della giurisprudenza tra le corti; il presidente del Tribunale federale vi partecipa con voto consultivo. Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti.
 
'''I giudici federali'''
 
Il Tribunale federale si compone di 38 giudici e più precisamente di 13 donne e 25 uomini. Tre giudici sono di madrelingua italiana, dodici di madrelingua francese e ventitré di madrelingua tedesca. I giudici federali beneficiano dello statuto di magistrato e non sono autorizzati ad esercitare un’altra attività professionale remunerata. I giudici sono eletti dall’Assemblea federale plenaria (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) su proposta della Commissione giudiziaria per un periodo di sei anni e possono essere rieletti un numero illimitato di volte fino al compimento del 68o anno. Può essere eletto giudice chiunque abbia diritto di voto a livello federale: sebbene la legge non prescriva una formazione giuridica specifica, nella pratica sono eletti esclusivamente giuristi con esperienza consolidata in ambito giudiziario, dell’avvocatura, universitario o dell’amministrazione.
 
'''I giudici supplenti'''
 
Ai 38 giudici ordinari si aggiungono 19 giudici supplenti, anch’essi eletti dall’Assemblea federale: tre sono di madrelingua italiana, cinque di madrelingua francese e undici di madrelingua tedesca. Otto di essi sono donne. I giudici supplenti esercitano la funzione di giudice federale a titolo accessorio e lavorano a titolo principale come professori, avvocati o giudici in seno ad istanze cantonali. In generale, sono chiamati a sostituire giudici ricusati o malati oppure in caso di un sovraccarico di lavoro. Nei procedimenti ai quali partecipano, i giudici supplenti hanno gli stessi diritti e doveri dei giudici ordinari.
 
'''I cancellieri'''
 
I cancellieri sono i collaboratori giuridici dei giudici. In passato, la loro attività consisteva essenzialmente nel redigere le motivazioni delle sentenze. Oggi, invece, in seguito all’aumento del numero di cause da trattare, spesso viene loro affidata  l’elaborazione del progetto di decisione e partecipano quindi, con voto consultivo, all’istruzione delle cause e all’emanazione delle sentenze. Basandosi sulle osservazioni dei giudici della corte, redigono infine il testo definitivo della sentenza. Attualmente, il Tribunale federale conta 132 cancellieri, di cui circa un terzo sono donne.
 
== Voci correlate ==