Un '''organismo di diritto pubblico''', secondo la (artlegge italiana <ref>Art. 3 del d.lgs. 163/2006)</ref>, indica un [[soggetto di diritto|soggetto giuridico]] collettivo, nondotato necessariamentedi appartenentepersonalità algiuridica, [[settoreche pubblico]]non edè necessariamente allauna [[pubblica amministrazione italiana]]. L'"organismo di diritto pubblico" e'viene istituito per soddisfare specificatamentespecifiche esigenze di interesse generale, anche aventi carattere non industriale o commerciale, con personalità giuridica. Normalmente, la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.