Piccole e medie imprese: differenze tra le versioni

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* il criterio della destinazione: l'esposizione deve essere nei confronti di una o più persone fisiche e/o garantita da una o più persone fisiche. In questa categoria rientrano anche le imprese di piccole dimensioni.
* il criterio della tipologia: i crediti e linee di credito rotativi (per esempio: carte di credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di leasing con vincolo di durata (come i finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o il leasing di autoveicoli e crediti al consumo), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese. I titoli, come obbligazioni e azioni, quotati o meno in mercati ufficiali, sono espressamente esclusi da questa categoria. I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
* il criterio del frazionamento: l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio retail sia diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi, l'esposizione aggregata verso una controparte non può essere superiore allo 0,2% nel portafoglio retail complessivo ;
* il criterio dell'esposizione massima: l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia massima di 1 milione di Euro.