Legge delega: differenze tra le versioni
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== Disciplina normativa generale ==
L'art. 76 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione
La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere sempre con la procedura normale di esame e di approvazione diretta (art. 73 Cost.). Nel suo testo deve contenere l'espressione dei suddetti vincoli costituzionali. Tali ulteriori vincoli sono a garanzia delle prerogative del Parlamento, a impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, arrogandosi di fatto la funzione legislativa.
L'atto con forza di legge emanato dal governo in base alla legge di delega è detto [[decreto legislativo]] (o anche ''decreto delegato'', denominazione sovente usata nel testo della legge delega stessa). A volte, anche se impropriamente, si usa la locuzione legge delegata per indicare quello che è in effetti il decreto delegato.▼
La delega è conferita al Governo, ossia al [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio]] e ai ministri nel loro insieme, e pertanto al [[Consiglio dei ministri]].
▲L'atto
Attraverso la legge
Le norme contenute nei decreti delegati, come qualsiasi atto avente forza di legge, sono soggette alla giurisdizione della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] (art. 134 Cost.), anche per le controversie sull'eccesso di delega esercitato dal Governo.
==Contenuto della legge delega ==
La legge delega deve contenere nel suo testo:
* l'indicazione dell'oggetto definito dell'intervento normativo;
* la quantificazione del tempo massimo, dall'entrata in vigore della legge delega, entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi;
* i principi e i criteri direttivi, nel rispetto dei quali sono adottati i necessari decreti legislativi.
La legge delega può contenere nel suo testo:
* l'eventuale obbligo per il Governo di adottare i decreti legislativi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)
* la determinazione della procedura per l'acquisizione del parere vincolante delle Camere sulla conformità dei decreti legislativi adottandi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. Per le deleghe di durata superiore ai 24 mesi, il parere delle competenti Commissioni parlamentari è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto nella legge delega
==Deleghe accessorie==
Attraverso la legge delega, il Parlamento può anche conferire al
* norme di attuazione;
* norme di coordinamento;
* norme transitorie.
▲Attraverso la legge di delega, altresì, il Parlamento può conferire all'esecutivo il compito di raccogliere la normativa vigente per una determinata materia in un [[testo unico]], detto in tal caso ''testo unico innovativo'', che a differenza dei testi unici di compilazione sono effettive [[fonte del diritto|fonti del diritto]] (nella fattispecie, sono particolari tipi di decreti legislativi).
==Voci correlate==
*[[Decreto legislativo]]
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