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* nel contratto a "'''''a canone concordato'''''" il corrispettivo è regolato in accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. In questo contratto il canone è inferiore ai prezzi di mercato, la ragione è di venire incontro alle esigenze di chi non ha redditi elevati. Per questo contratto la legge stabilisce vantaggi fiscali al proprietario e all'inquilino. La durata della locazione è di 3 anni più almeno 2 di rinnovo, automatico tranne casi particolari.
 
Inoltre il decreto interministeriale 30 dicembre [[2002]], emanato dal [[Ministri delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana|Ministro delle Infrastruttureinfrastrutture e dei Trasportitrasporti]] di concerto con il [[Ministri dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana|Ministro dell'Economiaeconomia e delle Finanzefinanze]], definisce criteri generali per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede, ossia destinati a coloro che studiano fuori del comune di residenza. Tali contratti hanno durata che vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, possono essere sottoscritti da uno o più studenti, anche organizzati in cooperativa, o da [[azienda per il diritto allo studio|aziende per il diritto allo studio]].
 
Inoltre, ai sensi del decreto del [[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]] del 14 luglio [[2004]] è possibile stipulare contratti di locazione transitoria, di durata da 1 a 18 mesi e a canone libero, oppure con un tetto stabilito dagli accordi territoriali per i comuni ad alta densità abitativa, o da [[decreto ministeriale]], pari al 120% del canone "concordato". Per questo tipo di contratto non sono previste agevolazioni fiscali: l'aspetto che viene in risalto è la durata della locazione, conseguenza delle esigenze temporanee dell'[[inquilino]].