Sale and lease-back: differenze tra le versioni

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Il lease-back è un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto che lo possiede e l'istituzione finanziaria che contestualmente lo assegna in locazione finanziaria (o [[leasing]] finanziario) al cedente; il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene ad l'utilizzatore. Come in tutti i contratti di leasing, anche nel contratto di lease-back l'utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene al termine del contratto di locazione.
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Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali che immateriali, anche se per questi ultimi esistono vincoli legislativi circa la durata minima del leasing.
Il lease-back e' un mezzo di finanziamento con il quale il possessore di beni strumentali puo' ottenere, da un finanziatore (banca o istituto finanziario che sia) l'acquisto dei suoi stessi beni strumentali ottenendone comunque la locazione in cambio del pagamento di un canone.
 
Praticamente l'imprenditore puo' risolvere il problema della liquidita' ottenendo l'importo capitale dei beni che erano di sua proprieta' e che quindi passano nella proprieta' del finanziatore conservandone l'utilizzo mediante pagamenti periodici e riservandosi la possibilita', alla scadenza, di riscattarne la proprieta' mediante il pagamento di una somma prestabilita alla stipulazione del contratto di lease-back.
Pur essendo una forma contrattuale atipica, la Corte di Cassazione ne è riconosciuto la validità una sua piena autonomia causale rispetto a altre fattispecie contrattuali con le quali presenta dei punti di contatto.
 
Il lease-back consente all'alienante di liberare capitali altrimenti immobilizzati in mezzi aziendali ottenendo liquidità pur conservandone l'utilizzo contro la corresponsione all'istituto erogante il leasing dei canoni mensili.
 
Tipici esempi di contatti di lease-back possono essere:
 
- la cessione di un flotta aziendale di automezzi che si intende continuare ad utilizzare tramite un contratto di leasing;
- la cessione della proprietà di un marchio pur continuando ad averne i diretti di utilizzo;
- la cessione dei immobili e degli impianti produttivi.
 
La funzione del contratto è essenzialmente quella di finanziamento ed, in correlazione ad essa, per lungo tempo si è dubitato della sua compatibilità con il divieto del patto commissorio.
 
Esso ha avuto notevole successo nella pratica soprattutto a causa dei notevoli vantaggi tributari che potevano lucrarsi per suo tramite.