Di diritto pontificio: differenze tra le versioni

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Si dicono '''di diritto pontificio''' quelle istituzioni ecclesiastiche (gli [[istituto religioso|istituti religiosi]] e [[istituto secolare|secolari]], le [[società di vita apostolica]]) erette dalla [[Santa Sede]] o da essa approvate tramite un suo [[decreto]] formale.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 589.</ref>
 
Le istituzioni di diritto pontificio dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 593.</ref>
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Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione (Curia Romana)|Congregazione]] per i [[Congregazione per i Vescovi|Vescovi]] e i [[Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica|Regolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>
 
Con questa nuova procedura venivano formalmente distinte l'erezione di un istituto, operata da un vescovo, e la sua approvazione da parte della Santa Sede. Dopo la sua erezione l'istituto avrebbe avuto la qualifica "di diritto diocesano" e sarebbe restato sotto la tutela dei vescovi delle diocesi nelle quali possedeva {{Chiarire| fondazioni}}; crescendo la sua importanza, la Santa Sede avrebbe accordato al nuovo istituto il [[decretum laudis|decreto di lode]], collocandolo sotto la sua diretta tutela, e l'istituto avrebbe acquisito lo ''status'' "di diritto pontificio".<ref name=DC2/>
 
La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''[[Conditae a Christo]]'' di [[papa Leone XIII]] (8 dicembre [[1900]]).<ref name=DC2/>
 
== Note ==