Missione diplomatica: differenze tra le versioni
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Con '''missione diplomatica''', nell'ambito del [[diritto internazionale]], ci si può riferire a:
*l'[[organo (diritto)|organo]] che uno [[Stato]] o la [[Santa Sede]] invia nel territorio di un altro
*il [[rapporto giuridico]] di [[diritto internazionale]] che in tal modo s'instaura tra lo
*il periodo di tempo durante il quale un [[agente diplomatico]] presta servizio presso lo
== Definizione ==
La missione diplomatica è un organo istituzionale, permanente e complesso, istituito con un trattato tra accreditante e accreditatario. Ad esso è preposto un ''capo missione''; se il capo missione ha il rango di [[ambasciatore]] o [[nunzio apostolico]], la missione prende il nome di ''[[ambasciata]]'' o, rispettivamente, ''nunziatura apostolica''; altrimenti prende il nome di ''legazione''. Va rilevato che, mentre in passato venivano istituite ambasciate solo presso gli stati più importanti e legazioni negli altri, oggi (la prassi si è affermata dopo la Seconda Guerra Mondiale) gli stati tendono ad istituire ovunque missioni con il rango di ambasciata. Nel [[Commonwealth]] delle Nazioni [[Gran Bretagna|britannico]], una missione diplomatica di
Il rango della Missione diplomatica viene stabilito nell'accordo fra i due Stati. Le missioni diplomatiche presso organizzazioni internazionali sono solitamente denominate [[rappresentanza permanente|''missioni'' (o ''rappresentanze'') ''permanenti'']], a prescindere dal grado del capo missione, detto ''rappresentante permanente''.
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