Disegno di legge: differenze tra le versioni

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*'''progetto di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._71|71]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''disegno di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._72|72]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''proposta di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._71|71]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].
Sisi indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli, o agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'[[iniziativa legislativa]]. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.
 
I termini sono contenuti nella [[Costituzione della Repubblica Italiana]] e si riferiscono allo stesso atto; tuttavia tradizionalmente la dottrina distingue: