Organo giurisdizionale: differenze tra le versioni
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Singole funzioni giurisdizionali possono essere, altresì, esercitate da organi di altri poteri, in taluni casi determinati. È il caso, ad esempio, della funzione inerente al giudizio sulla validità dei titoli di ammissione dei membri del [[Parlamento]] e sulle cause sopraggiunte di [[ineleggibilità]] e [[incompatibilità]] dei medesimi, assegnata, dall'[[s:Costituzione_della_Repubblica_italiana#Art._66|articolo 66]] della [[Costituzione italiana]], a ciascuna delle due [[Parlamento della Repubblica Italiana|Camere]].
== Voci correlate ==
* [[Ordinamento giudiziario italiano]]
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