Incidente probatorio: differenze tra le versioni

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{{procedimento penale}}
L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 {{cpp}} con il quale il [[pubblico ministero]] (anche su sollecitazione della parte offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.
 
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== Bibliografia ==
*Paolo Tonini, ''Lineamenti di diritto processuale penale'', sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, pp. 277-281. ISBN 88-14-14320-X
 
== Voci correlate ==
* [[Prova (diritto)]]
* [[Onere della prova]]
* [[Processo (diritto)]]
* [[Probatorio]]
* [[interrogatorio]]
 
==Altri progetti==
{{interprogetto|testo=Codice_di_Procedura_Penale#TITOLO VII INCIDENTE PROBATORIO|testo_preposizione=dell'|testo_etichetta=art. 392 c.p.p. e seguenti}}
 
{{procedimentoProcedimento penale}}
{{Portale|diritto|italia}}