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==Il secondo grado (giudizio d'appello)==
Contro le sentenze pronunciate dal Tribunale la parte soccombente può proporre [[appello (ordinamentoprocesso amministrativo italiano)|appello]], depositando ricorso nella cancelleria della [[Corte d'appello (Italia)|Corte d'appello]] competente, nel termine di 30 giorni se la sentenza le è stata [[notifica]]ta, o in caso contrario entro sei mesi dalla pubblicazione.<ref>Termine così ridotto dall'art. 46 della legge n. 69/09 per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Il termine precedentemente in vigore era di un anno.</ref>
 
Il ricorso deve contenere le stesse indicazioni previste per la proposizione della domanda in primo grado, nonché la specifica indicazione dei motivi dell'impugnazione. Il Presidente della Corte nomina il consigliere relatore e fissa con decreto l'udienza di discussione, dandone quindi comunicazione all'appellante. Ricorso e decreto vanno notificati alla controparte. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere termini non inferiori a 25 giorni. L'appellato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza.