Nullità (diritto): differenze tra le versioni

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Nel caso di [[contratto plurilaterale|contratti plurilaterali]] la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte non travolge l'intero negozio a meno che la partecipazione della parte non debba, nel caso concreto, considerarsi essenziale. Questa regola è da considerarsi un principio generale in tema di [[invalidità]] dei contratti plurilaterali.
 
L'ordinamento proibisce in via generale la [[convalida (diritto civile)|convalida]] del negozio nullo, ma consente una particolare forma di sanatoria in specifici casi (es. [[testamento]] art. 590 c.c. e [[donazione]] art. 799).
 
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso se sussistono i requisiti di sostanza e forma e se le parti hanno interesse al mantenimento del vincolo così ridimensionato ([[conversione]] del contratto nullo).
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==Effetti==
La dichiarazione di nullità da parte del giudice opera retroattivamente (''ex tunc'') cancellando l'atto nullo e tutti i suoi effetti.
 
===Eccezioni===
Le eccezioni a questo principio sono da ricollegarsi all'art. 1422 c.c. relativo all'imprescrittibilità dell'azione che fa salvi gli effetti dell'[[usucapione]] e della [[prescrizione]] dell'azione di ripetizione e all'effetto sanante della [[trascrizione (diritto)|trascrizione]] per il terzo acquirente in [[buona fede]] (''ex'' art. 2652 n° 6/2).