Regolamento: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano, la categoria dei regolamenti come fonte del diritto designa:
*'''atti normativi emanati dal [[governo]]''':
:*[[regolamento governativo|regolamenti governativi]], qualificati come fonti secondarie
:*[[Decreto ministeriale (diritto italiano)|decreti ministeriali]], interministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri, che assumono il rango di fonte secondaria soltanto nei casi in cui siano espressamente qualificati come regolamenti;
*'''atti normativi emanati da [[autorità amministrativa indipendente|autorità amministrative indipendenti]]''', dotate di ''autonomia regolamentare'' conferita dalla legge;
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Vi sono poi regolamenti interni ad altri organi [[Costituzione della Repubblica Italiana|costituzionali]], come la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]] e il [[Consiglio Superiore della Magistratura]], la cui qualificazione in termini di fonte del diritto è dubbia, trattandosi esclusivamente di regolamenti di organizzazione interna.
 
== Ordinamento europeo ===
Nell'ordinamento dell'[[Unione europea]], il [[Regolamento dell'Unione Europea|regolamento]] è una fonte secondaria rispetto ai Trattati istitutivi, ma costituisce una fonte primaria all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Per quanto riguarda in particolare l'Italia, il regolamento prevale in ogni caso sulla legge ordinaria.