Plenipotenziario: differenze tra le versioni

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In diritto internazionale è detto '''plenipotenziario''' l'[[organo (diritto)|organo]] autorizzato a negoziare e firmare un [[trattato (accordo)|trattato internazionale]] per conto del proprio [[stato]] (o della [[Santa Sede]]). I trattati firmati dai plenipotenziari, per divenire [[efficacia (diritto)|efficaci]], devono poi essere sottoposti alla ''ratifica'' del [[capo dello stato]].
 
I trattati sono ''siglati'' con l'apposizione delle iniziali dei negoziatori a piè di ogni pagina e sono firmati alla fine dai soli negoziatori plenipotenziari. La firma segna la conclusione del trattato e obbliga gli stati ad agire in buona fede nel rispetto del medesimo. Tuttavia, salvo che il trattato disponga diversamente, con la firma gli stati non sono ancora parti all'accordo: è necessario che intervenga un ulteriore atto, la ''ratifica'', solitamente da parte del [[capo dello stato]], che impegna gli stati a rispettare il trattato sul piano internazionale.
 
Sono plenipotenziari, senza necessità di un atto specifico di conferimento dei poteri: