Patria potestà: differenze tra le versioni

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La patria potestà può essere revocata dal giudice a uno o entrambi i genitori, dietro segnalazione di terzi, se il genitore non può adempiere alle responsabilità previste dalla legge nei confronti dei figli minori: in primo luogo, se non dispone più di un reddito sufficiente al sostentamento della famiglia.
 
 
 
 
Nel caso di omologa (del Giudice Tutelare) di affidamento consensuale ) di affidamento giudiziale, senza alcuna decadenza di potestà, le scelte ordinarie (ex art. 5 scuola e sanità) relative al minore sono prese dalla famiglia affidataria o dal legale rappresentante della Comunità (art. 3), mentre l’Ente Locale supervisionerà il progetto del minore e anche della famiglia d’origine, per favorirne il rientro presso di questa (art. 4).
Per la legge italiana, l'affido ad una struttura di accoglienza fino alla dichiarazione di adottabilità pe runa nuova famiglia, non sono l' ''extrema ratio'' da adottarsi in via residuale, nonostante l'impatto psicologico per un minore sottratto con la forza alla sua famiglia di origine.
 
Il giudice può procedere di ufficio nell'interesse del minore, nè è previsto l'obbligo della denuncia (basta una segnalazione) e il proponente può non essere un portatore di interessi legittimo.</br>
I rilevanti contributi statali erogati alle strutture che accolgono i minori, non vengono dati direttamente alle famiglie di origine meno abbienti, per evitare ai minori un trasferimento forzato per motivi economici.
 
Prima di disporre un affidamento (consensuale o giudiziale), il bambino di 12 anni va sempre sentito.
 
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