Custodia cautelare in carcere: differenze tra le versioni

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Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'eta di settanta anni.
 
Non puopuò essere disposta ne mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato e persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate con le modalità previste dalla legge, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
 
Tuttavia, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non e possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato e persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unita operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio.
 
Il giudice puopuò comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte nei suoi confronti. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
 
La custodia cautelare in carcere non puopuò comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase cosi avanzata da
non rispondere piu, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
 
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Con decreto del Ministro della sanita, da adottare di concerto con il Ministro do grazie e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medicolegali per il loro accertamento.
 
Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute per le quali la custodia cautelare in carcere non può essere disposta né mantenuta (ex art. 275, comma 4-bis), ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puopuò disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede secondo le regole ordinarie.
 
=== Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo ===