Trattato internazionale: differenze tra le versioni

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== La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ==
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle [[Consuetudine (diritto internazionale)|norme consuetudinarie]] che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati). Dal [[1980]] è in vigore la [[Convenzione sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]] sul diritto dei trattati redatta nel [[1969]] dalla [[Commissione del diritto internazionale|Commissione ONU per la codificazione del diritto internazionale]]: essa riunisce le regole sulla formazione dei trattati internazionali. In aggiunta a tale convenzione vi sono inoltre quelle stipulate sempre a Vienna nel [[1978]] e nel [[1986]]: la prima regola la successione degli Stati nei trattati, la seconda (non ancora entrata in vigore) regola i trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. L’art. 4 della Convenzione di Vienna afferma che le regole in essa contenute, essendo norme di diritto consuetudinario, valgono per tutti gli Stati e per tutti i tipi di trattati; le norme innovative introdotte nella Convenzione valgono tuttavia solo per gli Stati contraenti e non hanno effetto retroattivo: si applicano cioè solo ai trattati stipulati dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
 
== Procedimento di formazione dei trattati ==