Suddivisioni amministrative dello Stato Pontificio in età contemporanea: differenze tra le versioni

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Il ''Moto proprio'' distinse le nuove circoscrizioni territoriali in tre classi, riservando loro trattamenti e onorificenze diversificate.<ref>''Moto proprio'' (cit.)., titolo I art. 1 comma 1º.</ref>
 
A capo di ogni delegazione era posto un [[prelato]] (''delegato''), nominato dal pontefice tramite un provvedimento della [[Segreteria di Stato della Santa Sede|Segreteria di Stato]].<ref>''Moto proprio'' (cit.), titolo I art. 6.</ref> Nel caso si trattasse di un cardinale, assumeva il titolo di ''legato''. Ciò era solitamente possibile nelle sole delegazioni di 1ª classe.<ref>''Moto proprio'' (cit.), titolo I art. 2.</ref><ref name=SIUSA>[http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=144 Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche]</ref> Al delegato (o legato secondo i casi) erano affiancati due ''assessori'', sempre di nomina papale,<ref>''Moto proprio'' (cit.), titolo I art. 7.</ref> con funzioni ausiliarie di natura giudiziaria (l'uno nel [[Diritto civile|civile]], l'altro nel [[Diritto penale|penale]]).<ref name=SIUSA/>
 
A fianco del delegato e degli assessori era prevista una ''Congregazione governativa'' composta: