Sistema accusatorio: differenze tra le versioni

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Il processo penale secondo il sistema accusatorio presenta una spiccata somiglianza con il [[processo civile]] e, in effetti, tale sistema, che è il più antico, risale ad epoche in cui il [[reato]] era visto più come un'offesa privata che come un'offesa alla collettività: in quest'ottica, non c'era una netta differenza tra reato ed illecito civile, come negli ordinamenti attuali, e il ruolo di accusatore era assunto dalla stessa persona offesa dal reato (o dal suo gruppo familiare). In seguito, con l'affermarsi della concezione del reato come offesa alla collettività, la possibilità di assumere il ruolo di accusatore fu estesa a tutti i membri della collettività stessa (azione popolare); questa soluzione, tuttavia, dava luogo a inconvenienti, visto che, ad esempio, in certi casi poteva verificarsi una sovrapposizione di accusatori e in altri il rischio contrario, l'impunità del reato per inerzia di tutti i potenziali accusatori. A fronte di tali inconvenienti, si è giunti alla soluzione adottata dalla generalità degli ordinamenti odierni, nei quali le funzioni di accusatore sono svolte da un organo pubblico, il ''[[pubblico ministero]]'', mentre l'azione della persona offesa dal reato e l'azione popolare, dove sono rimaste, hanno di solito un ruolo marginale, suppletivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero.
 
== ItaliaDiffusione nel mondo ==
I due sistemi sono astrazioni teoriche: due estremi ideali tra i quali si collocano i sistemi realmente adottati dai vari ordinamenti. Negli ordinamenti attuali prevale di gran lunga il modello accusatorio, tipico dei sistemi di [[common law]] (dove è noto come ''adversarial system'') ma ormai adottato anche in quelli di [[civil law]]. In questi ultimi, tuttavia, se è stato abbandonato da tempo il sistema inquisitorio puro, sono spesso ancora presenti alcuni suoi aspetti sicché, più che di sistemi accusatori puri, si suole parlare in questi casi di ''sistemi misti''.
 
In particolare, in certi ordinamenti di civil law è prevista una fase preliminare del processo che si svolge dinnanzi ad un ''[[giudice istruttore]]'' e che presenta caratteristiche proprie del modello inquisitorio: il giudice istruttore, infatti, sebbene non inizi d'ufficio il processo (essendo comunque necessario l'esercizio dell'azione penale, di solito da parte del pubblico ministero) provvede alla raccolta delle prove, avvalendosi della polizia, e al loro esame. Se, in esito a tale fase ''istruttoria'', ritiene che si possa escludere la colpevolezza dell'imputato, il giudice istruttore lo proscioglie, altrimenti dispone il suo ''rinvio a giudizio'', al quale segue una fase processuale che si svolge dinnanzi ad un diverso giudice con una procedura tipicamente accusatoria.
Il processo penale italiano, disciplinato dai [[Codice di Procedura Penale|codici di procedura]] che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra il [[sistema inquisitorio]] e quello accusatorio ora descritto, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.
 
=== Italia ===
Il processo penale italiano, disciplinato dai [[Codice di Procedura Penale|codici di procedura]] che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra ilmodello [[sistema inquisitorio]]accusatorio e quello accusatorioinquisitorio ora descrittodescritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.
 
==Voci correlate==