Statuto delle Nazioni Unite: differenze tra le versioni

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È integrato dallo [[Statuto della Corte Internazionale di Giustizia]], il cui funzionamento e organizzazione sono disciplinati dal capitolo XIV.
 
Nella Carta bisogna distinguere le disposizioni relative all’uso della forza, che riguardano gli Stati individualmente considerati, da quelle relative al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al Consiglio di sicurezza.</br>
 
Al primo gruppo appartengono le disposizioni che stabiliscono un divieto generale di usare la forza nelle relazioni internazionali e le relative eccezioni. Il divieto è stabilito dall’art. 2, par. 4, mentre le eccezioni hanno per oggetto la legittima difesa individuale e collettiva (art. 51), e le azioni contro Stati ex nemici, di cui all’art. 107 della Carta.
 
Il sistema di sicurezza collettiva, di cui al Capitolo VII della Carta, fa perno sugli artt. 39 e ss., incluso il ricorso alla forza esercitato direttamente dal Consiglio di sicurezza (art. 42). Questa categoria di azioni coercitive presuppone, però, l’operatività di alcune disposizioni che non hanno mai trovato attuazione. A ciò si aggiungono alcune disposizioni del Capitolo VIII, relative alle azioni coercitive intraprese dalle organizzazioni regionali o in virtù di accordi regionali, azioni devono essere autorizzate dal Consiglio di sicurezza.
 
== Ratifiche da parte degli stati nazionali ==