Codice della strada (Italia): differenze tra le versioni

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:Il termine ''velocipede'' è utilizzato nel codice della strada per classificare una famiglia di veicoli, a cui appartiene anche la [[bicicletta]]. Soprattutto nell'ambito di norme e atti sulla circolazione stradale, però, esso viene utilizzato proprio per indicare la bicicletta, di cui pertanto può essere a tutti gli effetti un sinonimo. Più comunemente, con ''[[velocipede]]'' s'intende un modello di bicicletta del [[XIX secolo]], costituito da una ruota anteriore molto grande.
 
Sono esclusi dai veicoli invece tutti quei mezzi di locomozione definiti "[[Acceleratore di andatura|acceleratori di andatura]]" o "[[acceleratori di velocità]]". Rientrano in questa categoria i [[Pattini a rotelle|pattini]], i [[monopattini]], gli [[skateboard]], la cui circolazione, in una interpretazione restrittiva del codice (art. 190), non è ammessa, né sulla [[carreggiata]], né negli "spazi riservati ai pedoni" e neanche nelle corsie riservate ai velocipedi.<ref> [http://www.asaps.i/386-Monopattini_elettrici___Microciclomotori_elettrici_Velocipedi_elettrici_a_pedalata_assistita.html classificazione dei monopattini elettrici, sito ASAPS]</ref><ref>[http://www.quilivorno.it/news/pattini-e-skate-vietati-tra-i-pedoni-ecco-perche/ illeggittimità della circolazione stradale e pedonale con skate e pattini]</ref>
 
=== Principali motoveicoli ===