Prorogatio: differenze tra le versioni

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La legge n. 444 del 15 luglio 1994 ha disciplinato la ''prorogatio'' degli organi amministrativi, la sua configurabilità era stata a lungo dibattuta in [[dottrina (diritto)|dottrina]] e in [[giurisprudenza]]. Essa consente la ''prorogatio'' degli organi dello Stato, degli [[ente pubblico|enti pubblici]] o a partecipazione pubblica, per i 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
 
La sentenza della Corte Costituzionale 16.4/4.5.92 n. 208, ha negato l’applicazione analogica delle norme inerenti agli enti locali sulla proroga dei poteri ed ha sostenuto che il meccanismo della ''prorogatio'' non opera automaticamente allo scadere del mandato del titolare dell’organo. La Corte ha rilevato, inoltre, che «Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un’eventuale prorogatio di fatto sine die – demandando all’arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal Legislatore ordinario – violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell’imparzialità e del buon andamento» (v. motivazione, Corte Cost. 208/92, paragrafo 4.6.). La giurisprudenza costituzionale successiva<ref>Ferraiuolo, G. (2010). La Corte costituzionale torna sul tema della prorogatio degli organi politici regionali. Considerazioni a margine della sent. n. 68 del 2010. Società editrice il Mulino.</ref> si è attestata su questa posizione<ref>Fabio Corvaja , Prescadenza e prorogatio del Consiglio regionale. n.p.: Società editrice il Mulino, 2014.</ref>.
 
== Note ==