Provvedimento: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
Tutti i provvedimenti - normativi, amministrativi e giurisdizionali - sono dotati di una particolare forza giuridica<ref>G. Morri - F. Pontrandolfi - S., Tenca. L'atto ed il Provvedimento Amministrativo, in ''Compendio di Diritto Amministrativo''. Parte IV. ''L’attività della pubblica amministrazione''. </ref>, detta ''[[imperatività]]'' o ''autoritarietà'' o ''autoritatività'', che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di [[effetto giuridico|effetti giuridici]] e, dunque, nella costituzione, estinzione o modificazione di [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]], a prescindere dal consenso dei soggetti titolari.
 
Nello [[stato di diritto]], dove vige il ''[[principio di legalità]]'', gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole [[potestà]] conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme; in caso contrario il provvedimento è [[validità (diritto)|invalido]] e precisamente affetto da ''[[illegittimità]]''. Dal principio di legalità discende la ''[[tipicità]]'' dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'[[ordinamento giuridico]].