Lavoro subordinato: differenze tra le versioni

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In un primo momento, alla fine del [[XIX secolo]], non avendo veri e propri riferimenti legislativi ma trovandosi di fronte a un contesto storico-sociale che richiedeva un intervento, i legislatori e la dottrina utilizzarono lo schema tradizionale della [[locazione]].
 
In [[Italia]], secondo il codice del commercio, il lavoro subordinato veniva visto come un "prestare le proprie energie lavorative per un determinato lasso di tenpo" (''[[locatio operarum]]''), mentre la normale obbligazione di risultato veniva inserita nel contesto della ''[[locatio operis]]''.
Fondamentale la precisazione squisitamente teorico-dottrinale operata da [[Francesco Carnelutti]]. L'insigne [[giurista]] osserva che non sarebbe corretto parlare di locazione di energie umane perché soggette a consumo e deterioramento, incompatibili con l'obbligo di restituzione alla scadenza. Pertanto, egli indica come vero oggetto della locazione: il corpo del lavoratore distinguendolo dalla persona del lavoratore.