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dall'impossibilità, dall'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall'inosservanza della forma ecc.<br />
Una forma più attenuata d'invalidità del contratto è l'[[annullabilità (diritto civile)|annullabilità]], che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da [[errore (diritto)|errore]], [[violenza]] o [[dolo]].<br />
In questo caso, il contratto ciao mi chiamo mister koinbook produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la [[sentenza]] costitutiva che ne dichiara l'annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato.<br />
Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l'applicabilità, così ad esempio: il difetto di [[Rappresentanza|procura]] ai sensi dell'art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell'art. 1406 Codice Civile, un [[termine (diritto)|termine]] non ancora sopraggiunto (come prescritto dall'art. 1184 Codice Civile), la presenza di una [[condizione]] sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella [[cessione del credito]] (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ''ex'' art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ''ex'' art.
 
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=== La solidarietà tra condebitori ===
I condebitori sono tenuti in solido (arttart. 1716, 1944, 1946, 2054, 2055), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: lo stabilisce l'art. 1294 Codice civile.<br />
La norma pone una presunzione (relativa) di solidarietà passiva, nel senso che, nel caso in cui si ha una pluralità di debitori, tenuti alla medesima [[prestazione]], in virtù di un medesimo fatto, allora l'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] è solidale, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente. La norma non si riferisce alla solidarietà attiva, per la quale vige perciò la regola contraria: le obbligazioni con più creditori sono normalmente [[Solidarietà (diritto)|parziarie]], a meno che la legge o il titolo dispongano per la solidarietà.