Licenza di detenzione di armi in Italia: differenze tra le versioni

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obblighi del detentore
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La '''licenza alla detenzione di armi in Italia''' (più formalmente '''licenza di nulla osta all'acquisto e detenzione di armi''') è una autorizzazione concessa ai cittadini italiani - rilasciata dalle autorità competenti - al fine di consentire l'acquisto e/o la detenzione di armi o munizioni.
 
== Caratteristiche ==
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== Obblighi di custodia ==
Gli artt. 20 e 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 pongono a carico del legittimo detentore degli obblighi di rendere non accessibile l'arma a particolari categorie di soggetti, come minori, tossicodipendenti e imperiti e/o incapaci all'uso di armi, tuttavia la sentenza della [[Suprema Corte di Cassazione]] n. 20474 del 13 maggio 2013 della - I sezione penale - ha tuttavia chiarito che non è necessario utilizzare casseforti sistemi d'allarme per la custodia delle armi. <ref>[https://www.all4shooters.com/it/home/news-generiche/2013/Cassazione-sentenza-custodia-armi-cassaforte/ ''La Cassazione sentenzia: la cassaforte non è obbligatoria!'' di Pierangelo Tendas, da ll4shooters.com, 13 giugno 2013)]</ref>
 
== Limitazioni generali ==
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Per gli agonisti del tiro è disponibile una licenza apposita da richiedere presso la Prefettura, che permette di detenere fino a 1500 cartucce per arma corta e trasportarne fino a 600<ref>[http://www.tiropratico.com/normativa/ARCHIVIO/detenzione%20munizioni.html Detenzione munizioni]</ref>.
 
Per la precisione non vi è una norma che limita il numero di cartucce detenibili e/o trasportabili e molte Prefetture autorizzano il trasporto del medesimo quantitativo in deposito. La circolare del Ministero dell'Interno dd.31/3/2004, partendo dal presupposto che 1.500 cartucce da caccia siano sufficienti per i cacciatori, presume che lo stesso numero sia adeguato anche per i tiratori agonisti (essere agonisti è normalmente il requisito per la licenza di trasporto, concessa anche agli istruttori di tiro; il mero deposito è concedibile anche per motivi di semplice collezione). Inoltre mentre in un primo tempo tale licenza aveva durata annuale, ora è rilasciata a tempo indeterminato, per cui la prova di essere agonista attivo è logicamente riferita all'anno precedente la richiesta. Fermo restando che la Prefettura, venendo meno il requisito, potrebbe revocarla.<ref>{{pdf}} [http://www.tiropratico.com/normativa/CIRCOLARI/Circ_2004-03-31-557-B-20013-101711.pdf Circolare del Ministero dell'Interno ''Detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito'']</ref>
 
Il deposito è da intendersi quale "mera detenzione", per cui sono sufficienti le normali precauzioni nella custodia. Le cartucce indicate nella licenza si sommano a quelle ordinarie (200 per arma comune ecc.). Anche il numero di 600 cartucce trasportabili è indicato semplicemente in una risposta a quesito (dd.20/10/2006) e non costituisce un limite legalmente imposto. Si possono detenere fino a 5 Kg. di polveri per ricaricamento delle munizioni, i 5 chilogrammi equivalgono a detenere 1500 cartucce ciò vuol dire che nel caso si abbiano 1500 cartucce cariche non si dovrà avere polvere sciolta oppure, se si hanno 5 Kg. di polvere non si potranno avere cartucce cariche. Si dovrà quindi ricaricare ogni munizione prelevando la polvere dal quantitativo in deposito così che all'aumentare delle cartucce cariche si avrà un relativo diminuire della quantità di polvere. Si calcola la quantità di polvere divisa per ogni cartuccia detenibile (5.000 / 1500 = 3.33) e si ha la quantità di 3,33 grammi di polvere per ogni munizione caricata.<ref>{{pdf}} [http://www.tiropratico.com/normativa/CIRCOLARI/Circ_2006-10-20-557-Pas-14318.101711.pdf Circolare del Ministero dell'Interno 20 ottobre 2006 ''Detenzione di munizioni per amra corta limiti art. 97 Reg. TULPS'']</ref>