Diritto positivo: differenze tra le versioni

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Il '''Dirittodiritto positivo''' (''jus in civitate positum'') è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato spazio di tempo, posto dal [[potere]] sovrano dello [[Stato]] mediante [[norma (diritto)|norme]] generali ed astratte contenute dalle "[[legge|leggi]]", nonché disposizioni concrete ed individuate di carattere "regolamentare-amministrativo".<br />
 
La spinta verso la preminenza dell'attività di legislazione (e cioè la produzione di [[legge|leggi]]) rispetto a quella data dalla normazione di natura ''amministrativa'' è un movimento storico universale ed irreversibile, legato immediatamente alla formazione dello "[[Stato di diritto]]" che, appunto, viene a sancire la preminenza della legge (formata dal [[Parlamento]]), rispetto agli atti emanati dal [[Potere esecutivo]]. <br />
==Storia==
Nelle società antecedenti alla formazione dello Stato moderno (dunque fino agli inizi del [[XIX secolo]]) le fonti di produzione giuridica erano plurime e non esistendo un preciso [[sistema delle fonti]], una controversia, a tutto scapito del principio di [[certezza del diritto]], poteva essere indifferentemente giudicata a seconda delle disposizioni del [[diritto romano]], del [[diritto canonico]], del [[diritto feudale]], della ''lex mercatorum'', degli [[Statuto (diritto)|Statuti]] locali, delle [[legge|leggi]], delle [[consuetudine|consuetudini]], della [[giurisprudenza]] e dell'[[equità]]. In tale assetto, il [[giudice]], spesso, non era ancora un vero e proprio funzionario dello Stato, ma un professionista assunto a svolgere le sue funzioni dalla Città o dalla specifica [[corporazione]]. Con il formarsi dello Stato moderno, il [[giudice]] diviene un vero e proprio dipendente dello Stato che, a seguito delle riforme dell'assetto giuridico di modello napoleonico, giunge ad arrogare a sé il ruolo di unica fonte del [[diritto]], o almeno di quella dotata di maggiore effettività e, quindi, di posizione gerarchicamente predominante rispetto a tutte le altre.
 
In tale assetto, il [[giudice]], spesso, non era ancora un vero e proprio funzionario dello Stato, ma un professionista assunto a svolgere le sue funzioni dalla Città o dalla specifica [[corporazione]]. Con il formarsi dello Stato moderno, il [[giudice]] diviene un vero e proprio dipendente dello Stato che, a seguito delle riforme dell'assetto giuridico di modello napoleonico, giunge ad arrogare a sé il ruolo di unica fonte del [[diritto]], o almeno di quella dotata di maggiore effettività e, quindi, di posizione gerarchicamente predominante rispetto a tutte le altre.
 
== Caratteristiche ==
La spinta verso la preminenza dell'attività di legislazione (e cioè la produzione di [[legge|leggi]]) rispetto a quella data dalla normazione di natura ''amministrativa'' è un movimento storico universale ed irreversibile, legato immediatamente alla formazione dello "[[Stato di diritto]]" che, appunto, viene a sancire la preminenza della legge (formata dal [[Parlamento]]), rispetto agli atti emanati dal [[Potere esecutivo]]. <br />
 
Questa spinta nasce dall'esigenza di:
 
* salvaguardare il cittadino, soprattutto nei suoi diritti pubblici soggettivi, dai possibili arbìtri del [[Potere esecutivo]], con il sottordinare l'efficacia degli atti di quest'ultimo a quelli emananti da un [[organo (diritto)|organo]] rappresentativo quale il [[Parlamento]].
* dare un ordinamento razionale e certo alla società attraverso [[norma (diritto)|norme]] generali, coerenti e fra loro gerarchicamente coordinate.
* trasformare la società tramite le [[legge|leggi]] che la governano.
 
==Storia==
Nelle società antecedenti alla formazione dello Stato moderno (dunque fino agli inizi del [[XIX secolo]]) le fonti di produzione giuridica erano plurime e non esistendo un preciso [[sistema delle fonti]], una controversia, a tutto scapito del principio di [[certezza del diritto]], poteva essere indifferentemente giudicata a seconda delle disposizioni del [[diritto romano]], del [[diritto canonico]], del [[diritto feudale]], della ''lex mercatorum'', degli [[Statuto (diritto)|Statuti]] locali, delle [[legge|leggi]], delle [[consuetudine|consuetudini]], della [[giurisprudenza]] e dell'[[equità]]. In tale assetto, il [[giudice]], spesso, non era ancora un vero e proprio funzionario dello Stato, ma un professionista assunto a svolgere le sue funzioni dalla Città o dalla specifica [[corporazione]]. Con il formarsi dello Stato moderno, il [[giudice]] diviene un vero e proprio dipendente dello Stato che, a seguito delle riforme dell'assetto giuridico di modello napoleonico, giunge ad arrogare a sé il ruolo di unica fonte del [[diritto]], o almeno di quella dotata di maggiore effettività e, quindi, di posizione gerarchicamente predominante rispetto a tutte le altre.
 
== Bibliografia ==
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[[Categoria:Teoria del diritto]]