Difesa (politica): differenze tra le versioni

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# L'ordinamento delle Forze Armate è subordinato alla Costituzione e ai suoi principi [[democrazia|democratici]]. (''«L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.»'' Art. 52, terzo comma.)
# Sono vietate le milizie di parte e le milizie locali, anche in osservanza del carattere unitario dello Stato. (''«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.»'' Art. 18, secondo comma.)
 
== Rapporto con le competenze degli organi politici ==
 
La risoluzione 7-01007 della Commissione difesa della [[Camera dei deputati]] ha previsto, il 16 gennaio 2001, che le delibere in materia di difesa e sicurezza siano adottate dal [[Governo]], sottoposte al [[Consiglio supremo di difesa]] e approvate dal Parlamento.
 
Il modello così delineato ricalca quello previsto dall’articolo 1, comma 1, della lettera a) della legge 18 febbraio 1997, n. 25, relativa alle attribuzioni del [[Ministro della difesa]].
 
== Note ==