Incidente probatorio: differenze tra le versioni

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L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 {{cpp}} con il quale il [[pubblico ministero]] (anche su sollecitazione della parte offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. In parole più semplici, con l'incidente probatorio si richiede l'acquisizione di una prova durante la fase delle indagini preliminari (o dell’udienza preliminare) prima che le indagini siano concluse e che si apra la fase dibattimentale, onde evitare che si comprometta la genuinità della prova stessa.
 
==Organi coinvolti==