Plenipotenziario: differenze tra le versioni

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In diritto internazionale è detto '''plenipotenziario''' l'[[organo (diritto)|organo]] che, essendo munito dei cosiddetti ''pieni poteri'', è autorizzato a negoziare e firmare un [[trattato (accordo)|trattato internazionale]] per conto del proprio [[stato]] (o della [[Santa Sede]]).
 
I trattati sono ''siglati'', a soli fini di autenticazione, con l'apposizione delle iniziali dei negoziatori a piè di ogni pagina e sono ''firmati'' alla fine dai soli negoziatori plenipotenziari. La firma segna la conclusione del trattato e obbliga gli stati ad agire in buona fede nel rispetto del medesimo. Tuttavia, salvo che il trattato disponga diversamente, con la firma gli stati non sono ancora parti all'accordo: è necessario che il trattato sia ''ratificato'' dall'organo competente di ciascun stato, solitamente il [[capo dello stato]], impegnando così lo stato a rispettarlo sul piano internazionale.
 
Sono plenipotenziari, senza necessità di un atto specifico di conferimento dei pieni poteri: