Affido familiare: differenze tra le versioni

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{{F|diritti dei minori|data=settembre 2011}}
L''''affido familiare''' è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a [[minori_fuori_famigliaminori fuori famiglia|ragazzi]] fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il [[Minori_fuori_famigliaMinori fuori famiglia|minore]] viene accolto presso una [[famiglia (società)|famiglia]] che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l’inserimento del minore in una [[comunità_di_accoglienzacomunità di accoglienza|comunità]] di assistenza pubblico o privato. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela dei diritti dell’infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.
 
In Italia l'affidamento è disciplinato dalla ''Legge n. 184 del 4 maggio 1983'' che è stata poi modificata dalla ''Legge n. 149 del 28 marzo 2001''.
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==Compiti della famiglia affidataria==
 
La famiglia affidataria avrà quindi il compito di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive, rispondendo dunque ai bisogni di cui necessita il minore. Con l'istituto dell'affidamento familiare, la famiglia affidataria non potrà considerarsi come [[genitori]] diretti del minore. L’affidamento non rappresenta una sostituzione legale e/o sociale alla famiglia d’origine ma un aiuto parallelo che supplisca alle funzioni, per il tempo necessario alla famiglia “disfunzionale” nel superare le problematiche e ritrovare un ambiente familiare idoneo per lo sviluppo del minore. La legge del 28 marzo n. 149 del 2001 stabilisce che ove l'inserimento presso una famiglia o persona singola non sia possibile, è consentito l’inserimento del minore in una [[comunità_di_accoglienzacomunità di accoglienza|comunità]] di assistenza pubblico o privato. L'[[comunità di accoglienza|istituto]] deve quindi assolvere il medesimo compito.
 
==Cause della decisione di affido==
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*'''la famiglia d’origine''', qualunque persona che, singolarmente o in coppia, abbia il compito di accudire, allevare, educare un minore, in tutta la sua integrità fisica, psichica ed emotiva e che, a una valutazione tecnica psicosociale, appaia impossibilitato e/o inadeguato a svolgerlo (primi fra tutti, il padre e la madre, ma anche gli altri familiari fino al quarto grado di parentela);
*'''la famiglia affidataria''', qualunque persona che, singolarmente o in coppia, a una valutazione tecnica psicosociale risulti in grado di accudire, educare e mantenere un minore rispondendo a tutte le caratteristiche richieste per una famiglia affidataria come la disponibilità nella collaborazione con le istituzioni, un forte temperamento nel tollerare le diverse situazioni problematiche, solidarietà verso altre [[etnie]] e culture sociali.
*'''la comunità di assistenza pubblica o privata''', un [[comunità_di_accoglienzacomunità di accoglienza|istituto]] che si occupa dell'accoglienza del minore e mette in atto interventi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia.
 
Gli attori indiretti sono:
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== Caratteristiche dell'affido ==
La legge italiana sull’affidamento precisa che il bambino ha il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia ma ove ciò non sia possibile, perché il minore è vittima di incuria, violenza, maltrattamento, abuso, violenza assistita deve essere allontanato dalla famiglia di origine e affidato ad una [[famiglia (società)|famiglia]] o ad una persona singola o ad una [[comunità_di_accoglienzacomunità di accoglienza|comunità]]. Il ricovero in [[comunità_di_accoglienzacomunità di accoglienza|istituto]] viene considerato dalla legge solo quando non si trovino altre soluzioni al caso. L’affidamento può realizzarsi:
 
* '''con il consenso dei genitori''', viene appunto chiamato ''affido consensuale'', ed è disposto con un atto amministrativo dei Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati ed è reso esecutivo dal [[giudice|Giudice Tutelare]];
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L'affidamento termina quando:
* Viene meno la causa che ha determinato l'abbandono temporaneo del minore.
* Lo stato di abbandono diviene definitivo e viene revocata la potestà genitoriale. In questo caso si avvia il procedimento di [[adozione]] e il tribunale decide di mutare l'affidamento in atto in affidamento preadottivo (se i genitori hanno i requisiti necessari). Nelle stesse circostanza, anche il [[minori_fuori_famigliaminori fuori famiglia|minore]] che è stato affidato ad un [[comunità_di_accoglienzacomunità di accoglienza|istituto]] può essere dichiarato adottabile.
* Non ha dato buon esito o non può proseguire per altre cause (malattia grave o morte dell'affidatario, trasferimento in luogo lontano, decisione dei genitori affidatari di interrompere l'affidamento). In questo caso viene scelto un nuovo affidatario.
 
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==Collegamenti esterni==
*[{{cita web|http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm |Legge 28 marzo 2001 n. 149]}}
*[{{cita web|http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l184_83.html |Legge 4 maggio 1983 n. 184]}}
*[{{cita web|http://www.assistentisociali.org/famiglia/affidamento_familiare_e_linee_operative_per_la_sua_attuazione.htm |Approfondimento sull'affidamento familiare e linee operative per la sua attuazione]}}
*[{{cita web|url=http://www.affidofamiliareolbiatempio.it/informazioni_pratiche.html]|titolo=}}
 
[[Categoria:Diritti dei minori]]