Lavoro accessorio: differenze tra le versioni
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}}, nello specifico comma 32</ref> l'elemento principale per la possibilità di considerare un lavoro come accessorio è che i corrispettivi nell'anno solare non superino i 5.000 euro netti [[Rivalutazione|rivalutati annualmente]] sulla base dell'indice [[ISTAT]], nel 2014 questo limite è 5.050 euro<ref>{{cita web|titolo=Le novità normative previste dalla riforma del mercato del lavoro Legge n.92 del 28/06/2012|editore=inps.it|url=http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5481%3b7978%3b&lastMenu=7978&iMenu=1&iNodo=7978&p4=2|accesso=14 settembre 2014}}</ref>.
Il ricorso a prestazioni occasionali di lavoro accessorio non prevede alcuna forma scritta o comunicazione preventiva a [[Centri per l'impiego]] e non incide sullo status soggettivo di [[disoccupato]].
Il pagamento del corrispettivo è previsto con la consegna ai lavoratori dei [[buono lavoro|buoni lavoro]] acquistati dai datori di lavoro (committenti) presso l'[[INPS]], in via telematica, o, presso qualsiasi sede, per i buoni cartacei. Sull'importo degli stessi vengono versati i [[Contributo obbligatorio|contributi]] INPS e [[INAIL]] ed i compensi sono esenti da [[imposizione fiscale]].
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== Bibliografia ==
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* Silvia Favasuli, [http://www.linkiesta.it/voucher-buoni-lavoro-estensione-settore-industriale ''Jobs Act e buoni lavoro, pericolo precarietà''], ''[[Linkiesta]]'', 9 ottobre 2014.
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==Collegamenti esterni==
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{{Portale|diritto|economia|lavoro}}
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